Trasportare un container su una nave oggi significa per un’azienda fornire la VGM come requisito obbligatorio per l’accettazione all’imbarco.
La VGM di un container è la massa lorda verificata (Verified Gross Mass per gli anglofoni), un dato che corrisponde alla somma del peso netto della merce, del peso dell’imballo (ed eventuale rizzaggio) e della tara del container stesso.
Il contesto normativo della VGM
Il 29 novembre 2014, il Comitato di Sicurezza Marittima dell’IMO ha adottato la Risoluzione MSC.380(94), apportando in questo modo delle modifiche alla regola 2 del capitolo Vl della Convenzione Internazionale SOLAS 74.
SOLAS è la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e l’introduzione, il 1 luglio 2016, dell’obbligo di verificare la VGM aveva lo scopo di assicurare il corretto impilamento e stivaggio dei container per prevenire incidenti causati da una mal distribuzione dei pesi a bordo.
Come deve comportarsi lo shipper per legge?
Lo shipper, in altre parole il mittente, ha la responsabilità di trasmettere il dato al comandante della nave e all’operatore portuale con un anticipo adeguato all’elaborazione del piano di stivaggio.
In caso contrario, il container non potrà essere caricato a bordo.
La VGM dovrà essere conservata da tutti gli attori coinvolti nella spedizione fino allo sbarco del container e, in seguito, per almeno i successivi 3 mesi.
Infatti, se per caso un container arriva al terminal portuale senza il documento che riporta la massa lorda verificata, l’Autorità Portuale ha il potere di vietarne l’accesso.
La normativa permette allo shipper di delegare – previa definizione scritta di ruoli e responsabilità – la determinazione della VGM a una terza parte, purché sia un ente autorizzato.
Da tenere presente, però, è che il mittente resta comunque il responsabile legale del dichiarato.
Determinare la VGM di un container
L’autorità competente, che in Italia è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha approvato due metodi per individuare la VGM.
Qualunque altro sistema usato che si discosti da essi non verrà considerato valido.
Metodo 1 di pesatura
La verifica della massa lorda dovrà avvenire una volta che il container sarà stato chiuso, sigillato e caricato su camion.
In questo caso, infatti, si pesa il container più l’intero camion su una pesa omologata.
Dal valore ottenuto si sottraggono le tare di telaio, motrice e rimorchio (riportate nelle carte di circolazione) e la massa del carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore.
Metodo 2 di pesatura
Possono avvalersi di questo sistema solo le aziende certificate ISO 9001, ISO 28000 oppure certificate AEO.
La VGM si ottiene sommando il peso della merce, dell’imballo o del materiale di rizzaggio all’interno del container, e la tara dello stesso contenitore indicata sulla porta.
Pesatura VGM in caso di spedizione LCL
Fintanto che un container contiene esclusivamente merci di un unico proprietario/caricatore è abbastanza semplice, in realtà, determinarne la massa lorda.
Ma come comportarsi se nel container vengono stivati colli di aziende diverse?
Se la spedizione è LCL (Less than Container Load) lo shipper dovrà indicare nella polizza di carico il peso del collo di merce conferito, e spetterà al consolidatore l’onere di stabilire la VGM del container completo.
Chi deve verificare la VGM in caso di cross trade?
Parliamo di triangolazioni o cross-trade quando uno spedizioniere gestisce il trasporto merci tra Paesi esteri direttamente dall’Italia, nel nostro caso.
Un esempio di cross-trade è il seguente:
- shipper danese;
- destinatario USA;
- luogo di carico dei container Italia.
In questo frangente, ad occuparsi della pesatura VGM dovrà essere lo shipper indicato nella polizza di carico, quindi l’azienda danese che incaricherà lo spedizioniere designato ad occuparsene per suo conto.
Sanzioni in caso di irregolarità
La normativa prevede una tolleranza del ±3% in caso di controlli effettuati in un momento successivo alla pesatura.
Ciò è importante, perché diverse tipologie di merci trasportate nei container possono subire delle modifiche naturali della massa nel periodo che precede la consegna.
Fatta questa premessa, se nella dichiarazione VGM vengono riscontrate delle irregolarità o delle dichiarazioni mendaci, lo shipper è perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale.
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