L’esportazione di merci verso Paesi Terzi, ossia i Paesi Extra-UE, è regolata in modo dettagliato dall’Unione Europea, ed è necessario che gli operatori siano informati di queste normative così da essere in grado di esportare i propri articoli senza incidenti doganali.

Un problema che si può presentare alla dogana è la chiusura scorretta dell’esportazione MRN.

 

Cos’è l’esportazione MRN e come funziona

Tra il 2007 e il 2009 abbiamo visto il rinnovamento delle procedure alla dogana, con la nascita del Sistema Comunitario di controllo automatizzato all’Esportazione (ECS) e l’obbligo di inviare la dichiarazione doganale e i dati sulla sicurezza per via telematica.

Il Sistema ECS prevede che l’operatore presenti alla dogana di esportazione una dichiarazione di export.

La dogana interna fa tutti gli accertamenti del caso, in seguito svincola le merci emettendo il Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE) e assegnando a questo documento un MRN.

L’MRN, sigla che sta per Movement Reference Number,  è essenziale perché l’esportazione vada a buon fine.

Si tratta di un numero che accompagna le merci fino alla dogana di uscita dall’Unione Europea.

L’MRN permette di controllare sul sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane (AIDA) qual è lo stato dell’operazione: nello specifico, se la dogana di uscita ha trasmesso alla dogana interna il messaggio elettronico di “uscita conclusa”.

Questo messaggio costituisce per l’amministrazione doganale la prova di uscita delle merci dall’Unione Europea.

Infatti, l’esito dell’MRN deve essere conservato con tutta la documentazione dell’esportazione: secondo l’articolo 8 del DPR 633/72, la prova di uscita consente all’operatore di poter emettere fattura in regime di non imponibilità, cioè di non pagare l’IVA, venendo a mancare il presupposto territoriale.

 

Controllo MRN e le conseguenze della chiusura scorretta dell’esportazione

Se l’operatore non verifica l’esito del MRN sul sito delle Dogane viene a mancare la prova di uscita.

L’Agenzia delle Entrate non ottiene la prova che le merci abbiano effettivamente lasciato il territorio europeo, e dunque può richiedere all’esportatore di versare l’importo dell’IVA che era stato omesso in fattura.

Inoltre, secondo l’articolo 8 del DPR 633/72, se la spedizione di merci fuori dal territorio europeo non avviene nei termini prescritti dalla legge, l’operatore viene punito con una sanzione amministrativa.

 

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