Brexit e trasporto merci

Come funzioneranno le esportazioni e le importazioni?
Cosa accade nell’origine preferenziale?
Quali saranno i regimi IVA da applicare?

Cerchiamo di compiere un’analisi della situazione e fornire elementi utili a chi opera nel settore import/export.

La Brexit e le conseguenze sul mercato

Con quella che è stata definita come Brexit, a decorrere dal 1° febbraio 2021, il Regno Unito è divenuto un “paese terzo”.
Questo significa che non ci sarà più libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

Con un accordo firmato da UE e Regno Unito (Trade and Cooperation Agreement), a partire dal mese di gennaio 2021 il commercio di beni in entrata e in uscita da e verso il Regno Unito non è soggetto a dazi né ad altre tariffe, fino al 28 febbraio 2021.

È una grande “prima volta” per tutti: esportatori, importatori, dogane e trasportatori.
Se le nuove procedure da seguire per l’import/export sono chiare, nella pratica dovrà ancora passare diverso tempo prima che tutto si regolarizzi e diventi normale amministrazione.

Bisognerà, quindi, attenersi al rispetto delle procedure doganali previste dalla norma in caso di rapporti commerciali con paesi terzi.

Il celebre portale di news sui trasporti “The Loadstar”, riporta di note aziende che hanno sospeso temporaneamente tutte le spedizioni che, ad esempio, richiedevano formalità di controllo sanitario e fitosanitario.

Ci sono stati casi anche di privati, che hanno provato a spedire un pacco a Londra per Natale e che si sono sentiti rispondere che tutti gli invii erano sospesi perché le regole da applicare non erano chiare e non si poteva procedere.

Oltre la poca chiarezza sulla documentazione di accompagnamento, si somma l’aggravio delle spese per il passaggio della dogana e per le tasse, che (nonostante gli accordi) rischiano di porre fuori mercato il posizionamento i produttori britannici e gli stessi retailer del Regno Unito.

A soffrire di più, come spesso accade, sono soprattutto le piccole e medie aziende.

Le associazioni di categoria dell’industria e del commercio inglesi hanno alzato la voce, denunciando ad esempio attriti alle frontiere e chiedendo al ministro dell’Ufficio di gabinetto, Michael Gove, di sbrogliare l’intricata matassa.

Sono 6 aziende manifatturiere su 10, secondo il Times, che dicono di aver subito interruzioni alla frontiera, o di aver sostenuto costi aggiuntivi per risolvere i propri problemi burocratici.

Sam Lowe, ricercatore presso il centro di riflessione del Centro per la riforma europea, ha spiegato come le nuove procedure di import/export si stiano rivelando problematiche per molte aziende e quanto stiano affliggendo l’operatività dei costruttori, riverberandosi ovviamente sugli operatori logistici e le aziende di autotrasporto.

Queste aziende hanno chiesto, perciò, al governo di semplificare le procedure doganali, evitando le lunghe code di camion che si sono viste (ad esempio) al porto di Dover e che sono state riportate dai media.

A questo punto le tante sedi logistiche di gruppi industriali (medi e grandi) e di retail inglesi ed europei, le piattaforme di commercio online basate fisicamente nel Regno Unito ma che servono il mercato europeo, dovranno per forza di cose dislocarsi nel nostro continente, per evitare rallentamenti alla frontiera e maggiori costi.

Secondo la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) nel 2019, le esportazioni britanniche verso l’UE sono state di 294 miliardi di sterline (43% di tutte le esportazioni britanniche) mentre le importazioni dall’UE sono state ammontano a 374 miliardi di sterline (52% delle complessive).

Sempre secondo la Confederazione, la dislocazione attuale delle catene logistiche potrebbe favorire l’Italia, in particolare il nord-Italia perché ben posizionato geograficamente per servire l’Europa centro orientale.

Cerchiamo ora di focalizzarci su alcuni punti nodali e tecnici della questione “Brexit e le operazioni d’import/export da e per il Regno Unito”.

Codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)

I codici EORI del Regno Unito non sono più validi.

Coloro i quali, compresi gli operatori di paesi terzi, che possiedono un codice EORI attribuito dall’autorità doganale del Regno Unito, avranno l’obbligo di registrarsi presso l’autorità doganale competente di uno Stato membro e di utilizzare il nuovo codice EORI.

Origine preferenziale delle merci

Il materiale prodotto nel Regno Unito viene oggi considerato “non originario” nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali per la determinazione dell’origine delle merci che incorporano questo contenuto.

Il consiglio agli esportatori e ai produttori dell’Unione, che redigono o chiedono la prova dell’origine per esportare in un paese partner, è di tener conto del fatto che i fattori produttivi del Regno Unito saranno “non originari”.

Le merci importate nell’Unione dal Regno Unito diventano merci non originarie ai fini del loro uso nell’ambito dei regimi preferenziali dell’Unione.

Unica eccezione per le merci che transitano dal Regno Unito senza subire alcun tipo di manipolazione (trasporto diretto/assenza di manipolazione).

Operazioni doganali

Le merci importate ed esportate dal Regno Unito nel territorio dell’Unione, saranno soggette a operazioni doganali di uscita e ingresso.

La procedura prevede:

  • la presentazione della dichiarazione di esportazione/importazione
  • l’assegnazione del numero di riferimento dell’operazione M.R.N (Movement Reference Number)
  • l’emissione del DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • la ricevuta di uscita della merce

I beni introdotti nel territorio IVA dell’UE dal Regno Unito o destinati a uscire da quel territorio per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito, saranno soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali

Nuova gestione nel settore dell’Iva

  • L’IVA sarà dovuta all’importazione nell’UE, al tasso che si applica alle cessioni degli stessi beni all’interno dell’UE.
  • L’IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell’importazione.
  • I beni in uscita dall’Unione saranno esenti dall’IVA, come accade per le altre esportazioni destinate a paesi terzi. Il cedente di beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l’Unione: a tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all’esportatore dall’ufficio doganale di esportazione.

Esportazioni e importazioni di merci dall’UE

Per esportare delle merci da un territorio dell’Unione Europea al Regno Unito, l’operatore dovrà:

  • Presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente (fa capo al luogo in cui è stabilito l’esportatore)
  • Accompagnare la merce con il documento di accompagnamento di esportazione (bolla di accompagnamento)
  • Presentare le merci all’ufficio doganale di uscita dichiarato
  • Attendere la notifica telematica di “uscita conclusa” inviata dall’ufficio di esportazione
  • La merce sarà vigilata fino a quando questa non lascerà il territorio dell’UE
  • L’esportatore potrà controllare il tutto dal portale dell’Agenzia delle Dogane attraverso la sezione dedicata al tracciamento delle movimentazioni, servendosi del proprio codice MRN.

Allo stesso modo, in caso d’importazioni, bisognerà provvedere alla dichiarazione doganale per importazioni.

Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni che escono dal territorio doganale dell’UE.

Norme applicabili in Irlanda del Nord

Il protocollo Irlanda/Irlanda del Nord è soggetto dall’ 1/01/2021 all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, per un periodo di applicazione di quattro anni.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell’Unione applicabili nel/al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Nella misura in cui le norme doganali dell’Unione si applicano, l’Unione e il Regno Unito convengono di trattare l’Irlanda del Nord, ai fini dell’applicazione di dette norme, come se facesse parte del territorio doganale dell’Unione.

Per quanto riguarda le merci prodotte in Irlanda del Nord, anche prima della fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie dell’Unione ai fini dell’esportazione diretta, o di un’esportazione successiva a un’ulteriore trasformazione, verso un paese partner preferenziale dell’Unione.

Il protocollo nel settore dell’IVA sui beni prevede si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in queste misure:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri dell’Unione Europea saranno considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni.

 

Fonti:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_it
https://theloadstar.com/exclusive-another-shock-as-dhl-express-suspends-some-uk-eu-services/
https://theloadstar.com/criticism-rains-down-on-db-schenker-but-loss-of-eu-uk-services-may-spread/
https://theloadstar.com/customer-anger-as-db-schenker-suspends-europe-uk-road-freight-services/
https://www.thetimes.co.uk/article/uk-firms-arent-facing-border-armageddon-insists-liz-truss-fzqqqvbpm?